Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, co.1, del d.lgs n. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
- Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
- Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
- Curriculum vitae
- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti
- Dichiarazione reddituale e situazione patrimoniale (applicabile solo ai Sindaci e consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)
Riferimenti normativi
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Art. 1, commi
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.
84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.