La richiesta di emissione di ordinanza per la modifica temporanea o la regolamentazione della pubblica circolazione lungo le strade provinciali e la contestuale apposizione della relativa segnaletica di cantiere, viene avanzata dai soggetti (operatori, imprese, ecc…) che eseguono lavori ed interventi sulla sede stradale o nelle sue pertinenze (marciapiedi, banchine, piste ciclabili, scarpate, fossi di guardia, ecc..).
Quando l’intervento richiede la interruzione totale della strada (per qualche ora o qualche giorno) l’ordinanza viene rilasciata dall’ente proprietario della strada (la Provincia in caso di strade provinciali) sia per i tratti extraurbani che per i tratti urbani. In questi casi è necessario, e resta onere del richiedente, presentare un piano delle deviazioni del traffico e predisporre, mettere in opera, mantenere e rimuovere la necessaria e temporanea segnaletica stradale indicante i percorsi di deviazione.
Quando invece la strada resta aperta al transito, ma si ha la necessità di una modifica, o di una diversa regolamentazione della circolazione, o di un restringimento della carreggiata che comporta un senso unico alternato (regolato a vista, o da moviere o da semaforo provvisorio) o similari, l’ordinanza viene rilasciata dall’ente proprietario della strada per i soli tratti extraurbani, mentre per i tratti urbani, la competenza resta in capo al comune competente per territorio (previo nulla osta dell’ente proprietario della strada) ai sensi del art.7 del Codice della strada.
Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 Codice della strada (artt. 6 e 7).
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.