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REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI AUTORIZZATI allo svolgimento delle operazioni di revisione presso I CENTRI DI REVISIONE
Con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 198 del 09/06/2025, in vigore dal 16/06/2025 , vengono date le indicazioni per procedere con l'iscrizione/aggiornamento dei dati sul REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI AUTORIZZATI - RUI. al seguente link, tutte le istruzioni operative per procedere: Il portale dell'Automobilista - Istruzioni operative per il Registro Unico Ispettori (RUI) - Dettaglio News . In sede di prima applicazione del presente decreto, gli ispettori possono presentare direttamente o tramite agenzia di consulenza automobilistica o attraverso il centro di revisione ( solo per i responsabili tecnici – RT. che sono in organico presso il centro di revisione/officina di revisione), l’istanza di iscrizione al RUI dal giorno 16/06/2025 fino al giorno 31/08/2025. A partire dal giorno 01/11/2025 non potranno più esercitare la funzione di ispettore di revisione presso i centri di revisione autorizzati , coloro che non risultino iscritti al RUI, ovvero coloro che non abbiano provveduto ad aggiornare i dati registrati nel RUI.
- Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 219 del 06/08/2025 sono state apportate modifiche al precedente decreto n. 198/2025, pertanto gli ispettori di revisione possono presentare istanza di iscrizione al RUI (Registro Unico Ispettori di revisione) ENTRO la data DEL 01/12/2025.
Dal 02/01/2026 gli ispettori di revisione non iscritti al RUI o che non avranno aggiornato i dati ai sensi dell’art. 12 del suddetto decreto, non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato.-