Cos'è
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 202-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, che versino in condizioni economiche disagiate, possono chiedere al Comando del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, la ripartizione del pagamento, se in possesso dei seguenti requisiti:
- la ripartizione del pagamento in rate mensili deve riferirsi a una o più violazioni di importo superiore a 200 euro;
- l’istanza può essere presentata da chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia, compreso l’istante, e il limite di reddito di euro 10.628,16 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, il Comando del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate se l’importo non supera euro 2.000, fino ad un massimo di 24 rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e di ricorso al Giudice di Pace.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Comando del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di 90 giorni l’istanza si intende respinta.