Richiesta autorizzazione per la circolazione per i veicoli eccezionali

Richiesta autorizzazione per la circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità

A chi si rivolge

Alle imprese e agli autotrasportatori singoli che svolgono attività di trasporti eccezionali; il procedimento fa riferimento all'obbligo, da parte delle società o imprese di trasporto, in conto proprio ed in conto terzi, di ottenere l'autorizzazione alla circolazione su strade provinciali e/o comunali per veicoli e trasporti eccezionali, di cui all'art. 10, comma 6 del Codice della Strada.

E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.

Si precisa che a seguito della legge regionale n. 3/1999, modificata dalla legge regionale n. 12 del 4 maggio 2001, ciascuna Provincia è competente al rilascio di autorizzazioni per le sole ditte con sede legale nella propria circoscrizione territoriale mentre per quelle fuori dal territorio regionale l'autorizzazione è rilasciata dalla prima Provincia attraversata dal trasporto.

Accedere al servizio

La domanda deve essere effettuata accedendo al servizio on line tramite il quale si esegue il pagamento degli oneri necessari per il rilascio dell'autorizzazione compresa l'imposta di bollo.

Le domande di autorizzazione devono essere firmate dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di sagoma e di massa stabiliti dal codice tale dichiarazione non è necessaria.

Autenticazione
User ID e Password

Costi e vincoli

Oneri di istruttoria (l'importo da versare per l’ottenimento dell’autorizzazione alla circolazione dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità per la regione Emilia-Romagna variano a seconda della tipologia della richiesta)
vedi documento allegato
Oneri di usura (il comma 1 dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada dispone la misura dell'indennizzo dovuta agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse dell'art. 62 del Codice della Strada)
vedi documento allegato
Imposta di bollo (da versare per l’ottenimento dell’autorizzazione)
vedi portale TE ONLINE

Ulteriori informazioni

Richiesta autorizzazione per transito di macchine agricole / macchine operatrici online

Richiesta autorizzazione per transito di macchine agricole / macchine operatrici

Ulteriori dettagli

Con determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 61 del 11 aprile 2012 sono state individuate le modalità di pubblicazione dei nuovi Elenchi delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali di tipo Periodico entrate in vigore a decorrere dal 1° maggio 2012.
I nuovi Elenchi strade regionali sono presenti nelle forme di ARS online , un portale web consultabile da qualsiasi supporto informatico, e ARS Mobile , per i nuovi dispositivi smarthphone, tablet e analoghi.

Per i mezzi d’opera sarà obbligatorio utilizzare i nuovi elenchi strada ARS.

Scavalchi Autostradali
Dal primo gennaio 2019 nel caso il percorso oggetto di autorizzazione interessi almeno un cavalcavia sovrappassante le tratte autostradali di Autostrade per l'Italia (ASPI), al fine di procedere a tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge è necessario che la ditta di autotrasporto sia censita nell'anagrafica ditte di Autostrade per l'Italia.
Per informazioni su come censirsi potete rivolgervi a uno degli uffici "Transiti Eccezionali" consultando i recapiti telefonici al seguente link: https://teonline.autostrade.it/BVS/portale/richieste/contatti.jsp?voceSX=23

Pratiche agricole
I valori e le condizioni di transitabilità dei cavalcavia sovrappassanti le tratte autostradali di ASPI saranno riportati nell'apposita mappa redatta da ASPI al link: https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public
In corrispondenza di tali cavalcavia l'Archivio regionale delle strade (ARS) riporterà il codice AISCAT (ad esempio "ASPI 1069") per facilitare la ricerca del cavalcavia nella suddetta mappa.
Per tali cavalcavia si segnala che le autorizzazioni agricole verranno rilasciate solo per i mezzi entro la soglia dei valori di "transito condizionato" riportati nella mappa, al di sopra di tale soglia bisognerà valutare un percorso alternativo.

Pratiche periodiche
I valori e le condizioni di transitabilità dei cavalcavia sovrappassanti le tratte autostradali di ASPI saranno riportati nell'apposita mappa redatta da ASPI al link: https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public
In corrispondenza di tali cavalcavia l'Archivio regionale delle strade (ARS) riporterà il codice AISCAT (ad esempio "ASPI 1069") per facilitare la ricerca del cavalcavia nella suddetta mappa.
Per tali cavalcavia si segnala che le autorizzazioni periodiche verranno rilasciate solo per i mezzi entro la soglia dei valori di "transito condizionato" riportati nella mappa, al di sopra di tale soglia saranno necessarie autorizzazioni singole e multiple.

Pratiche singole/multiple
Nel caso il percorso preveda il transito su un cavalcavia di ASPI, l'autorizzazione verrà rilasciata solo previa nullaosta rilasciato da ASPI.
A tal fine, è obbligatorio indicare ogni singolo cavalcavia attraversato ed inserire la combinazione di assi-interassi, anche per quelli che prevedono il transito libero o condizionato.
Per la presenza dei cavalcavia ASPI sul percorso, consultare la mappa al  link: https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public

 

 

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITA'

Lo scorso anno sono state adottate le Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità  di cui all’Allegato 1 del Decreto 28 Luglio 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicate in G.U. serie generale n. 215 del 14.09.2022, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

CON LA LEGGE N. 142 DEL 21.09.2022 (G.U. Serie Generale n. 221 del 21.09.2022) E' STATA SOSPESA L'EFFICACIA DI QUESTO PROVVEDIMENTO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022  

 CON IL DECRETO-LEGGE N. 29.12.2022, N. 198 - Mille proroghe 2023 (G.U. Serie Generale n. 303 del 29.12.2022) E' STATA ULTERIORMENTE SOSPESA L'EFFICACIA DI QUESTO PROVVEDIMENTO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2023

 Per ulteriori informazioni e scaricare la relativa documentazione:  https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-242-del-28-07-2022

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 16 Gennaio 2023