Istanza per autorizzazione all'esercizio attività di revisione

L'autorizzazione consente ad imprese di autoriparazione di effettuare le revisioni di veicoli a motore ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 30/04/92, n. 285 (Codice della Strada)

Cos'è

L’attività di officina di revisione è disciplinata dall’art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), dagli artt. 238-242 del D.P.R. 495/1992, (Regolamento Codice Strada) e da diversi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che impartiscono disposizioni di carattere tecnico, in merito alle tariffe e alla periodicità delle revisioni.

L’attività può essere esercitata da società, da imprese individuali o da consorzi.

La competenza è stata trasferita alle Province dall’art. 105 comma 3 del D.Lgs. n. 112/1998 e inserita tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle Province dalla L. 56/2014 e  confermata dalla L.R.  30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di Governo e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”

Revisione veicoli leggeri (inferiore a 3,5 t)

Le imprese regolarmente autorizzate svolgono l’attività di revisione di veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con  massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ciclomotori e motoveicoli.

Alla Provincia spettano tutte le funzioni autorizzatorie (apertura di nuova officina e procedimenti inerenti la gestione) e di vigilanza amministrativa sull’attività svolta dalle officine di revisione, mentre la vigilanza tecnica è di competenza degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Chi è già titolare sul territorio provinciale di un’officina di revisione è tenuto inoltre a comunicare all’Ufficio competente della Provincia di Ravenna, le variazioni riguardanti il personale (responsabile tecnico), la sede, la compagine societaria, inserimento di una nuova linea di revisione all’interno degli stessi locali, variazioni che  possono comportare il rilascio di specifica autorizzazione, modifica dell’autorizzazione già rilasciata o presa d'atto.

Chi intende avviare l’attività di officina di revisione deve essere in possesso dei requisiti  soggettivi e morali mentre il responsabile tecnico/ispettore di revisione deve avere anche conseguito l’idoneità professionale per esercitare tale attività; il responsabile tecnico/ispettore di revisione può essere lo stesso titolare oppure un socio, un amministratore o un dipendente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato anche all’ottenimento del nulla osta tecnico della Motorizzazione Civile di Ravenna che effettua un sopralluogo per verificare la conformità dei locali alla vigente normativa e il possesso di tutte le attrezzature tecniche necessarie per effettuare le revisioni.

L’autorizzazione provinciale è rilasciata anche nel caso di apertura di sedi secondarie in capo alla stessa impresa: per ciascuna di esse è richiesta la presentazione dell’istanza e la dimostrazione dei requisiti di legge, eccetto la capacità finanziaria per cui è sufficiente l’attestazione relativamente all’impresa; a ciascuna sede è assegnato un diverso codice meccanografico.
Il titolare dell’officina di revisione che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo alla Provincia di Ravenna che provvederà ad emanare un provvedimento di revoca d’ufficio  dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata o una presa d’atto della comunicazione ricevuta.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19/05/2017 che istituisce la figura dell’Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, e che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest’ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30/04/2003, può sostituire per 30 giorni l’anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21/09/2018 n. 108 art. 13 bis rinvia all’emanazione di disposizioni attuative del Ministero l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l’istituzione della nuova figura professionale dell’Ispettore addetto alle revisioni, rinviando di conseguenza anche l’abrogazione della figura del RT sostituto, tuttavia dal 20 maggio 2018 l’ufficio preposto non accoglie più istanze d’inserimento di responsabili tecnici temporanei.

Procedimenti in materia di officine di revisione:

  1. Autorizzazione all’apertura di una nuova officina di revisione o inserimento di una nuova linea di revisione;
  2. Autorizzazione al trasferimento dei locali;
  3. Autorizzazione all’inserimento del responsabile tecnico;
  4. Revoca d’ufficio dell’autorizzazione o del responsabile tecnico su comunicazione di parte;
  5. Presa d’atto variazioni diverse (composizione societaria, denominazione sociale che non comportano variazione di partita iva, ecc.);
  6. Procedimenti sanzionatori.

Rispetto ai procedimenti sopraindicati l’ufficio fornisce consulenza ed informazioni agli utenti interessati telefonicamente negli orari d'ufficio.

Revisione veicoli pesanti (superiore a 3,5 t)

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 446 del 15/11/2021, la Provincia ha acquisito la competenza al rilascio delle autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. se destinate al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati all'art. 80, comma 8, del Codice della Strada.

Il Decreto disciplina il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati e prevede competenze a livello provinciale per il rilascio delle autorizzazioni – che hanno durata quinquennale e sono rinnovabili previa richiesta dell'operatore – dopo la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione in almeno uno dei registri professionali riconosciuti;
  2. Esibizione di documenti attestanti la capacità finanziaria;
  3. Possesso di struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti;
  4. Documenti attestanti l'imparzialità e l'obiettività dei controlli tecnici.

Detto Decreto stabilisce inoltre:

  • le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti;
  • l'istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • il regime di autorizzazione degli ispettori e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.

Le norme relative alle tariffe applicabili verranno invece fissate in un apposito decreto interministeriale.

A chi si rivolge

Imprese di autoriparazione che richiedono l'autorizzazione o variazioni all'attività di revisione dei veicoli a motore

Chi può fare domanda

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo , ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e artt. 239 - 240 e 241 del DPR 495/1992 occorrono i seguenti requisiti.

Requisiti impresa:

  1. Essere iscritta alla CCIAA ed esercitare effettivamente tutte le attività previste alla L.122/92 e smi presso la sede operativa in cui intende avviare l'attività di revisione;
  2. Possedere adeguata capacità finanziaria;
  3. Avere sede nel territorio provinciale di Ravenna;
  4. Disporre di locali idonei al corretto esercizio dell'attività di controllo e verifica di revisione (art. 80 comma 9 CDS), in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ai sensi della normativa vigente, anche edilizia.(art.239 Regolamento CDS)
  5. Disporre di attrezzature adeguate (art.239 Regolamento CDS)
  6. Designare un responsabile tecnico/ispettore di revisione in possesso dei  requisiti personali, morali e professionali, previsti dalla normativa vigente. Tale ruolo può essere ricoperto infatti dallo stesso titolare in possesso dei requisiti prescritti oppure da altra persona da questi individuata.

Costi e vincoli

Marca da bollo (per presentazione istanza )
16 Euro
Marca da bollo (per autorizzazione)
16 Euro

Ulteriori informazioni

Con il rilascio dell'autorizzazione all'impresa verrà attribuito un codice operativo univoco con cui si identificano le operazioni di revisioni che verranno effettuate dall'impresa.

L'impresa potrà operare, una volta conseguita l'autorizzazione, mediante il collegamento al Ced di Roma per la procedura “REVISIONI” , chiedendo il relativo accesso alla Direzione generale del competente Ministero mediante il fac-simile disponibile nella modulistica allegata. L'stanza da avanzare al CED del Ministero dovrà riportare gli estremi dell'autorizzazione e il codice univoco della linea di revisione attribuito attraverso il Portale dell'Automobilista

Si evidenzia che qualora una impresa già autorizzata per una sede operativa intenda avviare l'attività di revisione in una ulteriore sede operativa dovrà dimostrare l'attivazione di tutte le citate attività della L. 122/92.

Con riferimento ai requisiti di adeguatezza dei locali (per cui si rinvia alle specifiche condizioni richieste nel modulo B OFF, in calce), si evidenzia la necessità di verificare preventivamente presso l'ufficio tecnico edilizio del comune competente, se l'immobile destinato ad ospitare l'attività di revisione è conforme a tutte le previsioni della regolamentazione edilizia vigente e in possesso delle autorizzazioni necessarie (compresa la corretta destinazione d'uso), in base al titolo edilizio posseduto dall'immobile e agli eventuali interventi edilizi operati successivamente sullo stesso.

REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI AUTORIZZATI  allo svolgimento delle operazioni di revisione presso I CENTRI DI REVISIONE

Con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 198 del 09/06/2025, in vigore dal  16/06/2025 , vengono date le indicazioni per procedere con l'iscrizione/aggiornamento dei dati sul  REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI AUTORIZZATI - RUI. al seguente link,  tutte le istruzioni operative per procedere: Il portale dell'Automobilista - Istruzioni operative per il Registro Unico Ispettori (RUI) - Dettaglio News . In sede di prima applicazione del presente decreto, gli ispettori possono presentare DIRETTAMENTE o TRAMITE AGENZIA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA o attraverso IL CENTRO DI REVISIONE ( solo per i responsabili tecnici – RT.  che sono in organico presso il centro di revisione/officina di revisione),  l’istanza di iscrizione al RUI   dal giorno 16/06/2025  fino al giorno  31/08/2025. A partire dal giorno 01/11/2025 non potranno più  esercitare la funzione di ispettore di revisione  presso i centri di revisione autorizzati , coloro che non risultino iscritti al RUI, ovvero coloro che non abbiano provveduto ad aggiornare i dati registrati nel RUI.

Normativa di riferimento
  • D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, art. 80
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “ Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, artt. Dal 238 al 242
  • D.M. 22 marzo 1999 n. 143 “Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l’effettuazione delle operazioni di Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni
  • D.M. 19 Maggio 2017 N. 214 (Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/Ce)
  • D.M. 15 Novembre 2021 n. 446 “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”
  • D.D. 16 Febbraio 2022 prot. n. 40 “Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio”
  • Accordo Stato-Regioni del 17/04/2019 rep. atti n. 65/CSR
  • Decreti Ministeriali e disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ultimo aggiornamento:Martedì, 24 Giugno 2025