Cos'è
L’attività di officina di revisione è disciplinata dall’art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), dagli artt. 238-242 del D.P.R. 495/1992, (Regolamento Codice Strada) e da diversi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che impartiscono disposizioni di carattere tecnico, in merito alle tariffe e alla periodicità delle revisioni.
L’attività può essere esercitata da società, da imprese individuali o da consorzi.
La competenza è stata trasferita alle Province dall’art. 105 comma 3 del D.Lgs. n. 112/1998 e inserita tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle Province dalla L. 56/2014 e confermata dalla L.R. 30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di Governo e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
Revisione veicoli leggeri (inferiore a 3,5 t)
Le imprese regolarmente autorizzate svolgono l’attività di revisione di veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ciclomotori e motoveicoli.
Alla Provincia spettano tutte le funzioni autorizzatorie (apertura di nuova officina e procedimenti inerenti la gestione) e di vigilanza amministrativa sull’attività svolta dalle officine di revisione, mentre la vigilanza tecnica è di competenza degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Chi è già titolare sul territorio provinciale di un’officina di revisione è tenuto inoltre a comunicare all’Ufficio competente della Provincia di Ravenna, le variazioni riguardanti il personale (responsabile tecnico), la sede, la compagine societaria, inserimento di una nuova linea di revisione all’interno degli stessi locali, variazioni che possono comportare il rilascio di specifica autorizzazione, modifica dell’autorizzazione già rilasciata o presa d'atto.
Chi intende avviare l’attività di officina di revisione deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e morali mentre il responsabile tecnico/ispettore di revisione deve avere anche conseguito l’idoneità professionale per esercitare tale attività; il responsabile tecnico/ispettore di revisione può essere lo stesso titolare oppure un socio, un amministratore o un dipendente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato anche all’ottenimento del nulla osta tecnico della Motorizzazione Civile di Ravenna che effettua un sopralluogo per verificare la conformità dei locali alla vigente normativa e il possesso di tutte le attrezzature tecniche necessarie per effettuare le revisioni.
L’autorizzazione provinciale è rilasciata anche nel caso di apertura di sedi secondarie in capo alla stessa impresa: per ciascuna di esse è richiesta la presentazione dell’istanza e la dimostrazione dei requisiti di legge, eccetto la capacità finanziaria per cui è sufficiente l’attestazione relativamente all’impresa; a ciascuna sede è assegnato un diverso codice meccanografico.
Il titolare dell’officina di revisione che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo alla Provincia di Ravenna che provvederà ad emanare un provvedimento di revoca d’ufficio dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata o una presa d’atto della comunicazione ricevuta.
Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19/05/2017 che istituisce la figura dell’Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, e che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest’ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30/04/2003, può sostituire per 30 giorni l’anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21/09/2018 n. 108 art. 13 bis rinvia all’emanazione di disposizioni attuative del Ministero l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l’istituzione della nuova figura professionale dell’Ispettore addetto alle revisioni, rinviando di conseguenza anche l’abrogazione della figura del RT sostituto, tuttavia dal 20 maggio 2018 l’ufficio preposto non accoglie più istanze d’inserimento di responsabili tecnici temporanei.
Procedimenti in materia di officine di revisione:
- Autorizzazione all’apertura di una nuova officina di revisione o inserimento di una nuova linea di revisione;
- Autorizzazione al trasferimento dei locali;
- Autorizzazione all’inserimento del responsabile tecnico;
- Revoca d’ufficio dell’autorizzazione o del responsabile tecnico su comunicazione di parte;
- Presa d’atto variazioni diverse (composizione societaria, denominazione sociale che non comportano variazione di partita iva, ecc.);
- Procedimenti sanzionatori.
Rispetto ai procedimenti sopraindicati l’ufficio fornisce consulenza ed informazioni agli utenti interessati telefonicamente negli orari d'ufficio.
Revisione veicoli pesanti (superiore a 3,5 t)
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 446 del 15/11/2021, la Provincia ha acquisito la competenza al rilascio delle autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. se destinate al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati all'art. 80, comma 8, del Codice della Strada.
Il Decreto disciplina il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati e prevede competenze a livello provinciale per il rilascio delle autorizzazioni – che hanno durata quinquennale e sono rinnovabili previa richiesta dell'operatore – dopo la verifica del possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione in almeno uno dei registri professionali riconosciuti;
- Esibizione di documenti attestanti la capacità finanziaria;
- Possesso di struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti;
- Documenti attestanti l'imparzialità e l'obiettività dei controlli tecnici.
Detto Decreto stabilisce inoltre:
- le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti;
- l'istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
- il regime di autorizzazione degli ispettori e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
- la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.
Le norme relative alle tariffe applicabili verranno invece fissate in un apposito decreto interministeriale.