Per la nuova apertura di una scuola nautica il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o (ove ricorra) dell'Associazione deve presentare (ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 49, c. 4-bis, della L. 122/2010 e dell'art. 1 del D.Lgs. 222/2016) alla Provincia di Ravenna - Ufficio Trasporti, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da:
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e gli stati previsti dall'art. 46 DPR 445/2000;
- degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall'47 DPR 445/2000;
- attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa di settore (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio).
Il D.Lgs. n. 222/2016 (art. 1) ha stabilito l'applicazione - vincolante dal 01/07/2017 - alle scuole nautiche del regime di SCIA, conseguentemente l’apertura di nuova attività di scuola nautica, così come per le successive variazioni (societarie o gestionali).
Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede pertanto alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.
In particolare il controllo attiene alla conformità dei requisiti tecnici, amministrativi e professionali dichiarati (del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'impresa, del personale docente operante nell'organico dell'impresa, la verifica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, nonché dell'adeguatezza dei locali sede dell'attività) a quanto previsto dalla normativa vigente. Presso i locali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi del citato controllo, specifico sopralluogo.
L'impresa deve inoltre disporre di adeguata capacità patrimoniale secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171. e dell'Allegato E della L.R. 9/2003, a valere per tutte le sedi della medesima impresa.
Anche chi già esercitava attività di nautica (in base a titolo autorizzativo, sotto il regime previgente al 30/06/2017) deve ricorrere alle procedure in SCIA; in particolare è tenuto a comunicare le variazioni riguardanti il personale, la sede, l'impresa e le dotazioni materiali, per le annotazioni e verifiche di competenza.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. aver raggiunto la maggiore età;
2. risultare di buona condotta;
3. essere in possesso di adeguate capacità finanziaria ai sensi dell'allegato E - punto 3 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9;
4. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
5. disporre di locali idonei ai sensi dell'allegato E - punto 1 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9;
6. disporre delle attrezzature, materiale e unità da diporto ai sensi dell'allegato E - punto 2 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9;
7. disporre di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento nonchè di insegnante di tecnica di base della navigazione a vela;
8. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.