Apertura scuola nautica

Presentazione di SCIA per apertura scuola nautica

Cos'è

Le Scuole Nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle Province e delle Città Metropolitane,  nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali altre sedi, ai sensi dell'art. 49-septies del D.lgs 171/2005 e dell'art. 9 della L.R. 9/2003.

Accedere al servizio

Per la nuova apertura di una scuola nautica il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o (ove ricorra) dell'Associazione deve presentare (ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 49, c. 4-bis, della L. 122/2010 e dell'art. 1 del D.Lgs. 222/2016) alla Provincia di Ravenna - Ufficio Trasporti, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e gli stati previsti dall'art. 46 DPR 445/2000;
  • degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall'47 DPR 445/2000;
  • attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa di settore (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio).

 

Il D.Lgs. n. 222/2016 (art. 1) ha stabilito l'applicazione - vincolante dal 01/07/2017 - alle scuole nautiche del regime di SCIA, conseguentemente l’apertura di nuova attività di scuola nautica, così come per  le successive variazioni (societarie o gestionali).

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede pertanto alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

In particolare il controllo attiene alla conformità dei requisiti tecnici, amministrativi e professionali dichiarati (del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'impresa, del personale docente operante nell'organico dell'impresa, la verifica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, nonché dell'adeguatezza dei locali sede dell'attività) a quanto previsto dalla normativa vigente. Presso i locali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi del citato controllo, specifico sopralluogo.

L'impresa deve inoltre disporre di adeguata capacità patrimoniale secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171. e dell'Allegato E della L.R. 9/2003,  a valere per tutte le sedi della medesima impresa.

Anche chi già esercitava attività di nautica (in base a titolo autorizzativo, sotto il regime previgente al 30/06/2017) deve ricorrere alle procedure in SCIA; in particolare è tenuto a comunicare le variazioni riguardanti il personale, la sede, l'impresa e le dotazioni materiali, per le annotazioni e verifiche di competenza.

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. aver raggiunto la maggiore età;

2. risultare di buona condotta;

3. essere in possesso di adeguate capacità finanziaria ai sensi dell'allegato E - punto 3 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9;

4. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;

5. disporre di locali idonei ai sensi dell'allegato E - punto 1 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9;

6. disporre delle attrezzature, materiale e unità da diporto ai sensi dell'allegato E - punto 2 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9;

7. disporre di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento nonchè di insegnante di tecnica di base della navigazione a vela;

8. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

Cosa serve

Documentazione da presentare

 

Si informano gli utenti che, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), la segnalazione di inizio attività e le correlative comunicazioni devono essere inviate esclusivamente in formato digitale, nella seguente modalità:

- tramite PEC, inviando la documentazione presente alla sezione "Modulistica" all'indirizzo: provra@cert.provincia.ra.it

Modulistica

Tempi e scadenze

60
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 171/2005 – Codice della nautica da diporto

Decreto legislativo 222/2016

L. 241/1990, art. 19

Ultimo aggiornamento:Martedì, 08 Agosto 2023