Decreto Alluvione

Pubblicato il Decreto legge n. 61 a sostegno delle zone colpite

Data: Mercoledì, 14 Giugno 2023

Tempo di lettura: 6 min

Campagna alluvionata - Villanova di Ravenna
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Lo scorso 2 giugno è entrato in vigore il cosiddetto decreto "Alluvione" (Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61) che contiene interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio.

Di seguito alcune delle principali novità previste dal decreto:

  • sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio;
  • sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) 
  • sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
  • entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”;
  • possibilità per i lavoratori di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro;
  • stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali;
  • intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100 per cento, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio;
  • concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici;
  • creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%;
  • sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere;
  • destinazione di 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” alle imprese agricole danneggiate, con l’ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili ma che al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del “Fondo Agricat”;
  • destinazione di una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia etc. con sede operativa nei territori colpiti.

  

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Ultimo aggiornamento:Venerdì, 16 Giugno 2023