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L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 come modificato dal D.L. 168 del 12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 191 del 30.07.2004, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in caso di acquisto di beni e servizi, devono ricorrere alle convenzioni Consip, oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debbano utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.
Le Pubbliche Amministrazioni possono anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara telematica ed il mercato elettronico.
La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa e di danno erariale, quest’ultimo pari alla differenza tra il prezzo previsto nella convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto d’acquisto.
La normativa attribuisce agli uffici preposti al controllo di gestione le funzioni di “sorveglianza e controllo” e le funzioni di rendicontazione.
Annualmente l'ufficio preposto al controllo di gestione sottopone all’organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge, tale relazione viene poi pubblicata sul sito internet dell’ente, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 della L.488/1999, e inviata al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi ai sensi del comma 12 art. 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n.98 convertito con Legge 15 luglio 2011 n.111, come modificato dal Dl 95/2012 art 1 comma 25.