Cosa fa
La Consigliera di parità è una figura prevista dalla Legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e ridefinite nel Titolo II del Decreto Legislativo 198/06 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
Il mandato della Consigliera dura 4 anni dalla data del Decreto di nomina ed è rinnovabile per non più di 2 volte.
La Consigliera di parità effettive e supplenti, nominate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle Regioni, tutelano la posizione lavorativa delle donne incidendo sulle situazioni che sono di ostacolo alla realizzazione della piena parità uomo-donna sul lavoro.
Ha il compito di promozione, di diffusione della conoscenza delle pari opportunità, di vigilanza e rilevazione di situazioni di discriminazione basata sul sesso nel mondo del lavoro.
Nell’esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale ed ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza (art. 13 D.Lgs. 198/2006).
La Consigliera di parità offre un servizio di consulenza gratuito, riservato e per chi lo desidera anonimo a:
- lavoratrici e lavoratori che hanno subito discriminazioni nell'accesso al lavoro o sul luogo di lavoro, nello sviluppo della carriera, nel livello di retribuzione
- lavoratrici e lavoratori che hanno avuto difficoltà a conciliare il lavoro con la maternità/paternità oppure con la cura di familiari
- imprenditrici e imprenditori che vogliono promuovere azioni positive per realizzare le pari opportunità nella propria azienda anche attraverso progetti e finanziamenti
- enti che devono costituire i Comitati Unici di Garanzia (CUG) e presentare il Piano di Azioni Positive
Consigliera di parità effettiva | Consigliera di parità supplente |
Carmelina Angela Fierro nominata con D.M. n. 64 del 11/06/2020 | Venera Tomarchio nominata con D.M. n. 66 del 30/03/2021 |