LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
e del
D.P.R. 21 febbraio 1968 n. 165
, programmi finalizzati allo scopo di
migliorare, insieme alla redditività e produttività degli organismi produttivi,
l'efficienza e il reddito netto delle singole aziende associate;(sostituita lettera b) del comma 2 da art. 28 L.R. 27 novembre 1981 n. 40)
.
.
e successive modificazioni ed
integrazioni, e la durata massima dei mutui è stabilita in anni 5 a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi.
e successive modificazioni ed
integrazioni, al 31 dicembre di ogni anno.
e successive modificazioni ed
integrazioni, a carico della ditta mutuataria.
e successive modificazioni ed
integrazioni.(aggiunto comma dopo comma 1 da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10)
e successive modificazioni ed
integrazioni.(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
, si sono costituiti per provvedere
alla difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le
gelate e le brinate e che hanno ottenuto il riconoscimento del competente
ministero, la Regione può concedere a ciascuno di essi un contributo annuo per
le attività concernenti la difesa passiva fino ad un massimo di 2.582,28 Euro.(aggiunte lett. d) ed e) al comma 1 da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10;
aggiunta lett. f) al comma 1 da art. 12 L.R.20 ottobre 1979 n. 31;
aggiunta lett. g) al comma 1 da art. 5 L.R. 3 novembre 1980 n. 51;
aggiunto ultimo comma da art. 12 L.R. 16 novembre 1985 n. 23)
e successive modificazioni ed
integrazioni.
e successive modificazioni ed
integrazioni.(sostituito da art. 1 L.R. 12 novembre 1996 n. 43)
(già modificato da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10
poi abrogato da art. 7 L.R. 16 maggio 1988 n. 19)
| articolo 6 - L.200.000.000; |
| articolo 7 - L.250.000.000. |
;
.| a) Variazione in aumento: | |
| Cap.26600 | "Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese per il funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formulazione dei relativi programmi di attività" (c.n.i.) - (titolo I - sezione IV - categoria 3ª - rubrica 3ª) |
| L.250.000.000 | |
| Cap.26700 | "Contributo ai consorzi istituiti ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della
legge 25 maggio 1970, n. 364 , per promuovere la difesa attiva
e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le
brinate, riconosciuti dallo Stato, per favorirne l'attività" (c.n.i.) -
(titolo I - sezione IV - categoria 4ª - rubrica 3ª) |
| L.50.000.000 | |
| Cap.66600 | "Contributi in capitale per favorire iniziative intese alla realizzazione ed all'ampliamento di impianti per la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura e la floricoltura, nonché per iniziative di associazioni volte al miglioramento generale del rendimento unitario degli impianti specializzati ortofrutticoli, comprese quelle che favoriscono la collaborazione fra agricoltori e ortofrutticoltori" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) |
| L.200.000.000 | |
| Cap.66620 | "Contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza alle imprese diretto-coltivatrici singole od associate ed alle cooperative di conduzione, per la sostituzione o trasformazione anche attraverso l' avvicendamento della specie di colture frutticole di vecchio impianto od il cui prodotto abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento nell'ultimo triennio, nonché per la ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) |
| L.100.000.000 | |
| Cap.66630 | "Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza a cooperative ed altre forme associate, operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse di pregio protette" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) |
| L.100.000.000 | |
| Cap.66640 | "Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole e cooperative di servizio, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione, per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole, ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) |
| L.250.000.000 | |
| b) Variazioni in diminuzione: | |
| Cap.48100 | "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" |
| L.300.000.000 | |
| Cap.75100 | "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" |
| L.150.000.000 | |
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate,
ai sensi della
legge 27 febbraio 1955 n. 64 , le seguenti variazioni: | |
| a) Variazioni in diminuzione: | |
| Cap.48100 | "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" |
| L.125.000.000 | |
| Cap.75100 | "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" |
| L.375.000.000 | |
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(aggiunto comma dopo comma 1 da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10)
(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
(aggiunte lett. d) ed e) al comma 1 da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10;
aggiunta lett. f) al comma 1 da art. 12 L.R.20 ottobre 1979 n. 31;
aggiunta lett. g) al comma 1 da art. 5 L.R. 3 novembre 1980 n. 51;
aggiunto ultimo comma da art. 12 L.R. 16 novembre 1985 n. 23)
(sostituito da art. 1 L.R. 12 novembre 1996 n. 43)
(già modificato da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10
poi abrogato da art. 7 L.R. 16 maggio 1988 n. 19)
(sostituita lettera b) del comma 2 da art. 28 L.R. 27 novembre 1981 n. 40)
Vedi l'art. 22 della L.R. 7 giugno 1982 n. 26, che si riporta: "Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti fino a 5 anni per l'acquisto del bestiame o per la meccanizzazione agricola di cui agli Artt. 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, da erogare in soluzione unica attualizzata a norma degli Artt. 3 lett. c) e 4 lett. c) della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 la Giunta Regionale provvederà ad effettuare il riparto delle disponibilità autorizzate su ciascun esercizio finanziario con relativa attribuzione direttamente a favore degli Istituti di Credito convenzionati distintamente per ciascun servizio provinciale dell'agricoltura ed alimentazione, limitatamente al 75% dell'intero stanziamento. Il restante 25% sarà attribuito con decreto dell'Assessore competente per materia, nel corso di ciascun esercizio, secondo le esigenze riscontrate presso i Servizi provinciali. Le somme accreditate ai singoli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono intrattenute dagli stessi in apposito conto dal quale saranno definitivamente svincolate a proprio favore in corrispondenza delle scadenze contrattuali delle obbligazioni a carico della Regione, secondo quanto determinato dalla Convenzione che regolerà i rapporti fra Istituti di credito ed di Enti esercenti il credito agrario e la Regione medesima. Sulle somme depositate sul conto di cui al precedente comma gli Istituti ed Enti convenzionati corrisponderanno alla Regione un interesse pari a quello in vigore per il deposito di eccedenze di cassa previsto dalla Convenzione di Tesoreria regionale. Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno gli Istituti ed Enti convenzionati sono tenuti a rendicontare analiticamente e rispettivamente con valuta 1 luglio e 31 dicembre di ogni anno le operazioni di finanziamento agevolato perfezionate in via amministrativa nel corso dei due semestri dell'anno precedente, mettendo in evidenza le quote dell'assegnazione annuale che residuano sul conto. La Giunta regionale, nell'effettuazione del riparto dell'esercizio successivo potrà tenere conto delle somme non ancora utilizzate sull'assegnazione complessiva dell'anno precedente di ciascun Istituto od Ente convenzionato."
L'avvenuto esame comunitario relativo alle norme contenute nel presente articolo, come sostituito da art. 1 L.R. 12 novembre 1996 n. 43, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 89 del 19.5.2000.