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Procedura per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.)

Settore: Ambiente e Territorio
Responsabile: Arch. Elettra Malossi
Indirizzo: Piazza Caduti per la Libertà 2 - 48121 Ravenna
Telefono: 0544/258220
Fax: 0544/258014
Responsabile del procedimento: Dott. Michele Tartaro
Addetto alle informazioni: Dott. Michele Tartaro
Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.00

 

REQUISITI

 

Essere un'impresa o ente che intenda realizzare o modificare in modo sostanziale un'opera o infrastruttura elencata fra quelle di cui agli allegati A e B della Legge Regionale 18/5/99 n. 9, come modificati ed integrati con Legge Regionale n. 3/2012.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER SCREENING/VIA PROVINCIALI

 

Per i progetti relativi ad attività produttive (procedimento di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133): domanda allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente interessato. Il SUAP trasmette quindi in modalità telematica la domanda alla Provincia. Questa, una volta completata positivamente la verifica di completezza della documentazione procede con la pubblicazione dell'avvenuto deposito sul BURERT.

Per le opere pubbliche o di pubblica utilità (fra cui impianti per le energie rinnovabili e gestione rifiuti), per gli interventi comunque eclusi dalla disciplina del SUAP e non riguardanti impianti di produzione di energia elettrica: domanda indirizzata direttamente alla Provincia. Questa, una volta completata positivamente la verifica di completezza della documentazione, procede con la pubblicazione dell'avvenuto deposito sul BURERT.

Si ricorda che per la procedura di VIA è dovuta anche la pubblicazione su un quotidiano con diffusione sul territorio interessato a cura e spese del proponente ed in data coincidente con quella di pubblicazione sul BUR. Entro la stessa data copia di tutta la documentazione, sia che si tratti di screening sia di VIA, dovrà essere depositata, oltre che presso la Provincia, anche presso i Comuni interessati e, limitatamente alla procedura di VIA anche presso la Regione.

 

DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

 

Alla domanda di verifica di assoggettabilità (screening) vanno allegati:

  • Progetto preliminare;
  • Studio ambientale preliminare relativo all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi tra l'altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d'intervento;
  • Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
  • Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie: pari allo 0,02% del valore dell'opera con un minimo di 500 € e fatte salve eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/1999;
  • copia dell'avviso da pubblicarsi nel BURERT (modello 5 o 6).

 

Alla domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) vanno allegati:

  • Progetto definitivo - predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di scoping di cui all'articolo 12 della L.R. n. 9/1999);
  • Studio d'Impatto Ambientale (SIA) - predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di scoping di cui all'articolo 12 della L.R. n. 9/1999);
  • sintesi non tecnica del progetto definitivo e relativo SIA
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
  • Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie: pari allo 0,04% del valore dell'opera con un minimo di 1.000 € e fatte salve eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/1999;
  • copia dell'avviso da pubblicarsi nel BURERT e nel quotidiano (modello 7 o 8 o 9 o 10);
  • ogni altra documentazione/elaborato progettuale richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza di Servizi;
  • documentazione relativa alla disponibilità dell'area;
  • documentazione relativa all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (per opere pubbliche o di pubblica utilità);
  • (solo a pubblicazione avvenuta sul BUR) fotocopia o scansione attestante la pubblicazione sul quotidiano dell'avvenuto deposito secondo il modello 3 o 4.

 

ULTERIORI NOTIZIE UTILI

 

Modalità d'informazione e accesso al procedimento da parte dei cittadini: Si può esercitare, senza dover dimostrare particolari requisiti, attraverso i seguenti istituti:

  • richiesta di assemblea pubblica per la presentazione del progetto e relativo SIA (o studio ambientale preliminare) - entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURERT;
  • visione degli elaborati depositati (cartacei c/o ufficio VIA della Provincia ed informatizzati tramite questo sito web) ed eventuale presentazione di osservazioni - entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURERT per lo screening ed entro 60 giorni per la VIA. A tal fine possono essere utilizzati i moduli 1 (per lo screening) e 2 (per la VIA).

Per la sola procedura di VIA, l'autorità competente può inoltre promuovere a propria discrezione e nei casi di particolari rilievo, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e giudizio.

Eventuale procedura di scoping su richiesta del proponente: per i progetti da sottoporre a VIA, il proponente ha facoltà di chiedere l'effettuazione di una fase preliminare volta:

  • all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
  • alla puntuale definizione dei contenuti da includere nel SIA;
  • alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati richiesti per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza dei Servizi.

Per le modalità di svolgimento di tale procedimento si veda l'articolo 12 della L.R. n. 9/1999, così come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 3/2012.

 

TEMPI E MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

 

Procedura di screening: Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURERT (fatta salva l'interruzione del procedimento a seguito di richieste d'integrazioni al proponente) la Provincia verifica e delibera se il progetto debba essere assoggettato alla successiva fase di VIA. La decisione può avere uno dei seguenti esiti:

  • esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di VIA (con eventualmente prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo);
  • accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, alla procedura di VIA.

Si ricorda che l'esito positivo dello screening (esclusione dalla procedura di VIA) non riveste alcun carattere autorizzatorio per il progetto presentato, il quale rimane sottoposto ad ogni autorizzazione dovuta ai sensi delle leggi vigenti.
Analogamente lo screening che rimandi all'effettuazione della successiva fase di VIA non è in alcun modo deputato a costituire diniego relativamente al progetto presentato.

A cura dell'autorità competente il provvedimento di screening è pubblicato per estratto nel BURERT ed integralmente sul sito web della stessa.

Procedura di VIA: entro 150 giorni dalla pubblicazione sul BURERT (fatta salva l'interruzione del procedimento a seguito di richieste d'integrazioni al proponente ed altri casi specifici disciplinati da legge) la Provincia rilascia il provvedimento di VIA. La decisione esplica i seguenti effetti:

  • se positiva per i progetti di attività produttive nonchè impianti di produzione d'energia comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti d'assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale;
  • se positiva per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto;
  • se negativa preclude la realizzazione del progetto.

Si precisa che, nel caso di procedimento unico energetico, la VIA costituisce endoprocedimento atto esclusivamente a comprendere e sostituire le autorizzazioni ed atti d'assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale, mentre l'eventuale titolo abilitativo edilizio e le autorizzazioni diverse dalle ambientali saranno rilasciate all'interno del procedimento unico energetico.

A cura dell'autorità competente il provvedimento di screening è pubblicato per estratto nel BURERT ed integralmente sul sito web della stessa.

 

ALLEGATI

Attenzione: i moduli seguenti sono contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/2002 e rappresentato pertanto schemi generali di riferimento in quanto compatibili con la nuova legge regionale n. 3/2012. I riferimenti normativi non risultano aggiornati a quanto emanato successivamente alla DGR n. 1238/2002.

Modello n. 1 (37,89 kB - PDF)
Modello n. 2 (38,02 kB - PDF)
Modelli n. 3 e n. 4 (36,62 kB - PDF)
Modelli n. 5 e n. 6 (32,66 kB - PDF)
Modelli dal n. 7 al n. 10 (67,57 kB - PDF)