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Trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti
Settore: Politiche Agricole e Sviluppo Rurale
Servizio: Agricoltura
Responsabile: Dott. Antonio Venturi
Indirizzo: SPA - Via della Lirica, 21 Ravenna; SPA - Largo Repubblica, 12 Lugo; SPA - Via Camangi, 29 Faenza
Telefono: SPA Ravenna 0544 258448 258459; SPA Lugo 0545/216316 216317; SPA Faenza 0546/600515
Fax: SPA Ravenna 0544/258203; SPA Lugo 0545/35352; SPA Faenza 0546/661634
Responsabile del procedimento: SPA Ravenna: Riccardo Rossi; SPA Lugo: Giovanni Ravaglia; SPA Faenza: Bruno Boattini
Addetto alle informazioni: SPA Ravenna:Cristina Baldini e Maria Luisa Giovannini; SPA Lugo: Vecchi Amilcara e Carla Antonellini; SPA Faenza: Teresa Chioccini
Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
La procedura di trasferimento del diritto di reimpianto è la seguente:
A) L'acquirente deve presentare domanda (mod. 5-1) alla Provincia o Comunità Montana nel cui territorio intende trasferire il diritto; alla domanda devono essere allegati i documenti seguenti:
- copia dichiarazione di produzione della vendemmia precedente presentata dall'azienda cedente;
- copia dei certificati catastali/Visure catastali aggiornate della ditta acquirente e della ditta cedente;
- copia delle planimetrie catastali (scala 1:2000) aggiornate, della ditta acquirente con evidenziate le particelle oggetto di reimpianto e della ditta cedente con evidenziate le particella sulle quali è stato estirpato il diritto oggetto di trasferimento;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo d'iscrizione del vigneto all'albo della DOCG o DOC o all'elenco delle IGT;
- attestato originale del diritto di reimpianto o denuncia di smarrimento rilasciata dall’autorità competente;
- impegno del cedentea non esercitare il diritto oggetto di cessione (mod n. 5-2);
- preliminare dell'atto di compravendita (mod. 5-4) del diritto in cui deve essere specificato che l'acquirente si assume l'impegno ad iscrivere il nuovo impianto all'albo dei vigneti DOCG o DOC o all'elenco delle vigne IGT e che il cedente rinuncia ad esercitare il diritto oggetto di vendita; l'atto deve essere firmato da tutti i proprietari interessati, sia cedenti sia acquirenti, e corredato dalla fotocopia del documento d'identità valido di tutti i contraenti;
B) l'Amministrazione competente acquisita la documentazione richiesta ed effettuato il riscontro sulla veridicità della documentazione ricevuta, autorizza il titolare della domanda a procedere al perfezionamento dell'atto di trasferimento in forma privata;
C) la ditta acquirente deve trasmettere all’Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di autorizzazione al trasferimento, l’atto definitivo di compravendita del diritto;
D) l’Amministrazione ricevuto l’atto definitivo concede l'autorizzazione a reimpiantare in azienda una superficie vitata equivalente al diritto acquistato;
E) la ditta acquirente comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, la data in cui il vigneto è stato realizzato (mod. 3/1);
F) l'Amministrazione verifica in loco la conformità dell'impianto alle norme vigenti in materia, emette l'attestato di collaudo finale dei lavori ed invia all'interessato l'attestato di reimpianto; compie, inoltre, tutti gli adempimenti burocratici necessari per l'aggiornamento del fascicolo viticolo dell'azienda acquirente e dell'azienda cedente.
Notizie importanti:
Ai sensi del Regolamento, art. 4, par. 3, il diritto di reimpianto deve essere esercitato nella stessa azienda in cui il vigneto è stato estirpato.
In deroga, il diritto può essere trasferito a favore di altri produttori a condizione che sia destinato alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT o pianti madri per marze e che non aumenti la resa d'uva per ettaro fissata nel diritto di reimpianto.
Il diritto trasferito deve essere esercitato entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato autorizzato il trasferimento ed entro i limiti di validità del diritto medesimo.
Qualora il produttore non provveda entro il suddetto termine il diritto confluisce alla riserva regionale.
In caso di trasferimento su una superficie con maggiore resa unitaria, allo scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo, al diritto si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di aumento della resa d'uva per ettaro.
Al fine di incrementare la percentuale di produzione dei vini di qualità, i diritti di reimpianto possono essere trasferiti alle condizioni di seguito indicate:
A) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti iscritti agli albi delle DOCG o DOC o all'elenco delle IGT: sono ammessi al trasferimento soltanto i diritti destinati alla produzione di vini di categoria superiore o di pari categoria, a condizione che la resa di uva per ettaro del nuovo vigneto non aumenti rispetto a quella stabilita nel diritto; in caso di trasferimenti verso superfici con maggiore resa unitaria al diritto si applica la riduzione prevista al precedente paragrafo; in caso di trasferimento di diritti da superfici non irrigue verso superfici irrigue, al diritto si applica una riduzione pari al 30%;
B) trasferimento dei diritti di reimpianto originati da vigneti non iscritti agli albi o elenchi: i diritti possono essere trasferiti per la produzione di vini DOCG o DOC o IGT;
C) trasferimento dei diritti di reimpianto verso aziende ubicate in altre Regioni: a decorrere dal 31 marzo 2004 il trasferimento dei diritti di reimpianto a favore di aziende ubicate in altre regioni è sospeso fino a nuove disposizioni, al fine di mantenere in equilibrio il potenziale produttivo vitivinicolo regionale.
Il viticoltore che ha ceduto il diritto di reimpianto in applicazione del Regolamento, non potrà presentare domanda di assegnazione di nuovi diritti per il restante periodo di validità del Regolamento medesimo.
ALLEGATI
