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Commissioni Consiliari

Il Consiglio provinciale istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale e garantendo la presenza di tutti i gruppi presenti in Consiglio, commissioni temporanee o permanenti che hanno il compito di esaminare e istruire gli affari che il Presidente della Provincia o la Giunta provinciale assegnano per il parere e sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare o a pronunciarsi.

Il Consiglio, qualora gli affari da trattare non siano stati sottoposti, ai sensi del primo comma, all’esame e al parere delle Commissioni consiliari competenti, può prima di deliberare, su richiesta di un consigliere, deliberare di sottoporre gli stessi all’esame e al parere delle commissioni consiliari competenti.

Le Commissioni consiliari permanenti hanno, altresì, funzioni propositive, potendo presentare di propria iniziativa al Consiglio proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.Il regolamento determina il numero, la composizione, i poteri e il funzionamento delle commissioni, prevedendo inoltre l’attribuzione alle opposizioni delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Le commissioni si avvalgono normalmente dei dirigenti per l'espletamento delle loro funzioni.
Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e i direttori delle istituzioni e delle aziende speciali di emanazione della Provincia e delle società per azioni nelle quali la Provincia abbia quote azionarie, se richiesti, sono tenuti a partecipare alle sedute delle commissioni consiliari, del Consiglio e della Giunta.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, eccetto i casi in cui il regolamento ne preveda la riservatezza.
Il Consiglio provinciale, inoltre, può istituire nel proprio seno commissioni di indagine sull'attività amministrativa.