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Organizzazione viaggi senza scopo di lucro

La legge7 regolamenta anche i viaggi organizzati in forma non professionale, in particolare:

  • Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati (vedi art. 18 L.R. 7/03);
  • Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 18 - L.R. n. 7/2003, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi (vedi art. 19 L.R. 7/03)

ALLEGATI