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PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L’adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000

La Provincia di Ravenna disponeva già di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di recente elaborazione, ed approvato dalla Regione il 03.12.2001, fu, infatti, la prima in Italia a dotarsi del Piano Territoriale sin dall'aprile del 1990, prima della stessa approvazione della legge nazionale 142 e conseguentemente la prima, nella Regione Emilia-Romagna, cui sono state affidate le funzioni in materia urbanistica di esame ed approvazione dei PRG.

L'attuale adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000, costituisce già la quinta ridefinizione del Piano d'Area vasta da parte del Consiglio Provinciale di Ravenna, in attuazione della scelta strategica del processo di "programmazione permanente", preannunciata, nel 1990.

Le Province già dotate di un PTCP provvedano all’adeguamento dello strumento , per cui La Provincia di Ravenna ha deliberato di procedere alla luce dell’aggiornamento del quadro di riferimento socio-economico”

Per quanto riguarda le nuove funzioni assegnate al PTCP, esse sono di grande rilievo e comportano effetti significativi sulla stessa natura e forma del Piano. e sono espresse nell’art. 26 della precitata Legge Regionale:

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e stru­mento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;

b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell’area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;

c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;

d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;

e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.

3. Il PTCP specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell’Allegato, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.

4. Per coordinare un’efficace attuazione delle proprie previsioni, il PTCP definisce con i Comuni modalità e termini per l’adeguamento dei piani comunali. Il PTCP coordina l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.

I “Contenuti della Pianificazione”, esplicitamente assegnati al PTCP sono compiti rilevanti su una serie di temi di grande rilevanza territoriale ma anche economica; fra questi vanno ricordati in particolare:

- la definizione della dotazione e dell’assetto delle infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale, e l’individuazione dei corridoi per il potenziamento delle infrastrutture esistenti e per la realizzazione di nuove infrastrutture;

- l’individuazione delle aree produttive che hanno o possono assumere ampliandosi rilievo sovracomunale, e l’individuazione degli “ambiti più idonei alla localizzazione delle nuove aree produttive di rilievo sovracomunale”;

- l’individuazione dei “poli funzionali” esistenti da consolidare, riqualificare, ampliare, intendendosi con tale nuova definizione quelle “parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate ….. una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità”, con la conseguenza di essere “caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguen­temente sul sistema ambientale e della qualità urbana”; in pratica tutte le funzione urbane di maggior rilevanza strategica e di maggiore impatto;

- “la programmazione dei nuovi poli funzionali, prospettando gli ambiti idonei per la loro localizzazione”;

- una prima articolazione del territorio rurale in ambiti diversamente caratterizzati a cui far corrispondere politiche differenziate: quelli ad alta vocazione produttiva agricola, quelli di prevalente rilievo paesaggistico e quelli di carattere periurbano.

Sono questi quindi i temi sui quali si concentra e si sostanzia la presente operazione di “adeguamento” del Piano: non la rifondazione del Piano stesso, non il ripensamento delle sue strategie di fondo e delle sue politiche ed azioni già individuate e condivise, ma l’arricchimento dei suoi contenuti in particolare sulle tematiche sopra richiamate e la conseguente più precisa specificazione delle strategie di assetto territoriale.

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