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Relazione sugli acquisti Consip e Intercenter
L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 come modificato dal D.L. 168 del 12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 191 del 30.07.2004, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in caso di acquisto di beni e servizi, devono ricorrere alle convenzioni Consip, oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debbano utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.
Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che risultano vincitrici di appositi bandi di gara.
Le Pubbliche Amministrazioni possono anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara telematica ed il mercato elettronico.
La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa e di danno erariale, quest’ultimo pari alla differenza tra il prezzo previsto nella convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto d’acquisto.
La normativa attribuisce al Servizio di Controllo di Gestione le funzioni di “sorveglianza e controllo” e le funzioni di rendicontazione.
Annualmente il Servizio Controllo di Gestione sottopone all’organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge, tale relazione viene poi pubblicata sul sito internet dell’ente.
