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Esenzioni
Le Province non possono introdurre nuove esenzioni in aggiunta a quelle previste dalla legge statale
ESENZIONI A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
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Formalità |
Note |
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Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi
(L'art. 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 dà la definizione di persona handicappata) |
Viene definita persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L'esenzione è prevista per:
I portatori di handicap di tipo sensoriale (i non vedenti e i sordomuti) non rientrano tra coloro che possono beneficare
I veicoli oggetto del beneficio sono:
L'esenzione è concessa per un solo veicolo, per motivi di uniformità con la legislazione prevista in materia di tasse automobilistiche |
Lo stato di portatore di handicap o di invalido, l'affezione di patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti o da patologia/pluriamputazioni comportanti una limitazione grave e permanente della deambulazione, la presenza di disabilità di tipo mentale o psichico, nonchè la situazione di accertata gravità, devono essere comprovate attraverso la presentazione delle relative certificazioni.
Queste certificazioni sono rilasciate dalle Commissioni mediche pubbliche preposte al riconoscmento dell'handicap e dell'invalidità per le varie cause rpeviste.
L'interessato non può produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dei predetti certificati (art. 49 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Resta possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva per comprovare tutti i fatti, gli stati e le qualità personali, come ad esempio la condizione di soggetto fiscalmente a carico, che non rientrano nei limiti stabiliti dal citato art. 49.
ALTRE ESENZIONI
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Formalità |
Note |
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Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio |
Occorre la presentazione di idonea documentazione che comprovi l'esercizio dell'attività oggetto del beneficio |
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Atti relativi a motocicli di qualunque tipo |
Sono definiti motocicli, ricompresi nella categoria più ampia dei motoveicoli, i veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente. |
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Atti e procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di € 1.032,91 (valutata in rapproto al valore della controversia) |
Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
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Atti relativi a finanziamenti agevolati |
Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
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Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato diverse dalle successioni e dalle donazioni |
Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
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Formalità relative ad eredità, donazioni o legato a favore delle associazioni di volontariato |
Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 |
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Atti realtivi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi |
Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
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Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici |
Art. 118 del Decreto Legislativo n. 267/2000 |
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Trasferimenti a favore delle ONLUS |
L'esenzione dell'imposta deve essere prevista dal regolamento provinciale |
