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Zone a Regime Speciale di Pesca
L'art. 13 comma 3 lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993 n.11 stabilisce che: " il Presidente della Provincia, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, ovvero per ragioni di pubblico interesse, con atto motivato, sentite le Commissioni ittiche di bacino e di zona competenti, visti i programmi annuali in materia di pesca approvati con deliberazione di Giunta Provinciale, può limitare o vietare l'attività di pesca e l'uso di attrezzi, la quantità e la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca".
Sulla base del Piano ittico e all'attuazione degli interventi programmati finalizzati alla protezione della fauna ittica, alla conservazione e al ripristino dell'equilibrio biologico nei corsi d'acqua interessati e alla tutela dell'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, quindi per ragione di interesse pubblico, sono state istituite zone a regime speciale di pesca.
Per quanto non indicato espressamente nelle modalità previste dalle Zone a Regime Speciale di Pesca valgono le limitazioni e i divieti previsti dalla Legge regionale 22 febbraio 1993 n.11 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna , e dal Regolamento Regione ER 29/1993 testo coordinato - Attrezzi e modalità consentiti per la pesca. Periodi di divieto specie ittiche acque interne.
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