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Apprendistato nel diritto-dovere di istruzione e formazione
L'apprendistato è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; è rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni ed ha una durata massima di tre anni.
Le Regioni e Province autonome ne regolamentano i profili formativi, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di criteri e principi direttivi stabiliti dal legislatore nazionale.
Fino a quando non sarà formalizzata l’intesa con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell’Istruzione questo tipo di contratto di apprendistato non potrà essere attivato. I lavoratori minorenni potranno essere assunti con contratto di apprendistato in base alla disciplina di cui alla L. 25/1955 e L. 196/1997.
Per avere maggiori informazioni sull'apprendistato, consultare il sito Emiliaromagnalavoro.it della Regione.
