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Bruciatura Stoppie
Avviso al pubblico relativo al divieto della bruciatura delle stoppie - Art.59 del vigente T.U delle leggi di pubblica sicurezza.
La Provincia ogni anno e prima della stagione estiva invia a: Comuni, Delegazioni e Frazioni territoriali, alle sedi provinciali degli Imprenditori e Conduttori agricoli, Associazini Venatorie e Naturalistiche, Comitati degli Ambiti Territoriali di Caccia, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Servizio di Protezione Civile, manifesti a carattere informativo per i pericoli di incendi e di conseguenza della distruzione dei nidi e dei piccoli nati di selvaggina, in cui è citato il Divieto di dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e comunque dovrà essere sempre rispettata una distanza minima di cento metri da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, fieno, foraggi, e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.
Invita gli Agenti della Forza Pubblica, gli Agenti del Corpo di Polizia della Provincia, a vigilare nella perfetta osservanza delle norme richiamate.
Referente: Signora Rosetti Rossella - 0544-258476
ALLEGATI
