Caccia - Funghi - Tartufi

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Tassidermia

L'imbalsamazione è consentita esclusivamente per gli esemplari appartenenti:

  • alla fauna selvatica oggetto di caccia, purché posseduta nel rispetto della normativa vigente in materia faunistico-venatoria;
  • alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti previa opportuna documentazione in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei Paesi d'origine o dagli accordi internazionali;
  • alla fauna domestica.

E' inoltre consentita l'imbalsamazione di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia. Il cacciatore che abbia abbattuto legittimamente esemplari appartenenti alle seguenti specie:

  • Storno
  • Pavoncella
  • Colombaccio
  • Cesena
  • Allodola

può preparare in proprio detti esemplari ed utilizzarli come richiami nell'esercizio venatorio, previa autorizzazione della Provincia competente, che ne stabilisce, tra l'altro, "il quantitativo".

La Provincia può inoltre autorizzare, in deroga, l’imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica, rinvenuti morti, non appartenenti alle specie cacciabili, purché la richiesta provenga da Enti ed istituzioni pubbliche e contenga elementi probanti sulle cause del decesso.

Presso il Settore Politiche Agricole Gestione Faunistica è istituito, e in continuo aggiornamento, un elenco provinciale dei tassidermisti ed imbalsamatori autorizzati, con indicate le generalità del soggetto, gli estremi dell'atto di autorizzazione e la sede dell'attività, ai fini di eventuali controlli.

Referente per ulteriori informazioni: Dott.ssa Lucia Nannariello - e mail: lnannariello@mail.provincia.ra.it

 

ALLEGATI

Regolamento Regionale (25,90 kB - PDF)