Caccia - Funghi - Tartufi

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Prosciugamento zona umida

La legge regionale n.8 del 15 febbraio 1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", all'art. 52 comma 10 prevede che il TITOLARE, di autorizzazione di appostamento fisso di caccia in zona umida, mantenga durante tutto l’anno, condizioni ambientali favorevoli alla sosta, rifugio e alla nidificazione della fauna selvatica.

Per una corretta applicazione della normativa, che tutela le specie di fauna selvatica, nel momento in cui scelgono tali siti per la sosta e la riproduzione, occorre prestare attenzione alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, scegliendo per le stesse il periodo più indicato per i lavori che viene individuato tra la prima decade di luglio e l'avvio dell'attività venatoria. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che necessitano l’asciutta devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia, con indicazione dei lavori da eseguire.

La domanda di autorizzazione ai lavori deve essere presentata alla Provincia di Ravenna, in congruo anticipo rispetto all’esecuzione dell’opera.