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Detenzione e uso dei richiami vivi
Sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria, richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett.a) comma 1 art.62 legge regionale 8/1994 e successive modificazioni. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie: torto bottaccio, tordo sassello, allodola, cesena, merlo, passera mattugia, pavoncella e colombaccio sono consentiti , ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria, ai sensi della lettera b), comma 5, art.12 della legge statale 11 febbraio 1992 n.157, fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad una massimo di dieci unità.
E' consentito l'uso come richiami vivi, dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico proveniente da allevamento.
I richiami vivi appartenenti alle specie: passero e storno purchè provengano da allevamento autorizzato, essendo specie considerati in deroga si possono sia detenere che farne uso di richiamo.
I cacciatori che acquisiscono richiami vivi devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro, mentre per chi intende cessare l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore.
ALLEGATI
