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Aziende Faunistico Venatorie e Agri-Turistico Venatorie
Legge statale 157 art. 16 - Legge regionale 8/94 art. 43 e successive modificazioni - Aziende venatorie.
La Provincia autorizza, sentito l’INFS, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie (AFV) e di aziende agri-turistico-venatorie, nei limiti, con la densità e l’ubicazione territoriale indicati nel piano faunistico venatorio provinciale. Qualora l’istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di più enti, l’autorizzazione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nell'azienda. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso. In tali Aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.
Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione, presentano alla Provincia il piano annuale di assestamento e prelievo, secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente, dopo di chè la Provincia approverà i piani per la stagione venatoria successiva.
| Badia di Susinana | Brisighella | Palazzuolo sul Senio | 0558046630 | Fax.0558046631 |
| Il Poggiolo | Via Sintria 9 | Casola Valsenio | 054676170 | Fax.054673049 |
| Massari | Via Coronella 110 | Conselice | 0545980013 | Fax.0545980035 |
ALLEGATI
