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Appostamenti fissi di caccia

La Legge nazionale N. 157 del 11/2/1992 prevede che sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materiale plastico, faesite ed inoltre botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi o specchi d'acqua; sono quindi tutti strutture approntate stabilmente ed atte a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario del fondo o del conduttore; ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nell'ambito del territorio-regione.

Il regolamento n.29/2006 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 24 maggio 1994 n.137 e modficato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 14 settembre 2010 n. 86, disciplina gli appostamenti fissi di caccia.

A partire dalla stagione venatoria 2006/2007 sono state apportate alcune modifiche inerenti le autorizzazioni in particolare:

  • autorizzazioni quinquennali per gli appostamenti al colombaccio e di terra ferma con e senza uso di richiami vivi ;
  • nuove autorizzazioni di appostamento fisso per il solo colombaccio esclusivamente nella zona a sud della via Emilia, salvaguardando gli appostamenti già autorizzati in precedenza;

A partire dalla stagione venatoria 2007/2008 sono in previsione:

  • autorizzazioni quinquennali per gli appostamenti fissi di caccia, in zona umida, previo accordo con gli Enti interessati (Comune,Capitaneria di Porto, Parco del Delta del Po).

 

Allegato

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI (34,28 kB - PDF)