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Allevamento fauna selvatica

La Provincia autorizza gli allevamenti, di specie appartenenti alla fauna selvatica, autoctona omeoterma, rientranti nel campo di applicazione della Legge 157/1992 e non è consentito l’allevamento di fauna selvatica che non sia nata in cattività o di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza.

Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in 3 categorie a seconda delle finalità perseguite:

  • allevamenti a scopo di ripopolamento o reintroduzione
  • allevamenti a scopo alimentare
  • allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale

Hanno durata settennale e possono essere rinnovati - lettera b) comma 2 art. 42 della legge regionale 15 febbraio 1994 n.8 e successive modificazioni.

Qualora l’interessato sia titolare o legale rappresentate di impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice Civile, deve comunicare l’avvio dell’allevamento e presentare oltre al piano di gestione anche un’autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti per poter essere iscritto nell’anagrafe degli allevamenti di fauna selvatica e per l’effettuazione dei relativi controlli. In tal caso l’inizio dell’attività non è subordinato a specifica autorizzazione.

In assenza del requisito di cui al punto precedente, l’inizio dell’attività è subordinato a specifica domanda di autorizzazione da inoltrare alla Provincia.

L'allevamento amatoriale di ornicoltura in cattività, nonchè alla creazione di ibridi, può essere svolta con soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidae, passeridae, emberezidae e fasianidae, ed è subordinata da un'apposita autorizzazione. I soggetti ottenuti nell'allevamento debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo e la matricola dell'allevatore (derivante dall'Iscrizione alla Federazione Onitologi Italiana).

L'allevatore è tenuto altresì a denunciare a questa Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'annata indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti. Sul registro dovranno essere riportate nel corso dell'anno seguente alla prima denuncia, anche eventuali morti, fughe e cessioni dei soggetti nati nell'allevamento.

 

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