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Caccia - Funghi - Tartufi
CACCIA
La caccia in Italia non è regolata da un'unica legge poichè detta materia ai sensi dell'art. 117 della Costituzione è trasferita alle Regioni. Queste legiferano in materia venatoria nei limiti però dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Le leggi statali più importanti che regolano la materia venatoria sono il Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977 n.616 (art.99 caccia), la legge 11/02/1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" la quale stabilisce che, le regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione e tutela della fauna selvatica, successivamente la legge regionale 12/02/1944 n.8 con successive modificazioni, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" la quale al comma2 art.10 prevede la Commissione Consultiva Provinciale, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie, di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio provinciale e dell'Enci, e la Commissione Consiliare permanente n.5 -
Il nostro Paese è uno dei pochi che con la n. 157 art.1 comma 1, considera: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale"; precisato questo, la caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età ed è cura per il "neo" ed il "vecchio" cacciatore fare sempre riferimento alle leggi nazionali e regionali in particolare della regione in cui si deve operare.
Uno dei principi su cui si fonda la legislazione nazionale e regionale è la pianificazione del territorio per fini faunistico-venatori, da cui scaturisce una attenta suddivisione e conseguente uso del territorio, da parte delle Province, sia per la definizione delle zone di protezione della fauna e per gli istituti territoriali di iniziativa e gestione privata che per l'individuazione degli ambiti in cui può essere esercitata la caccia (ATC). Pianificazione faunistico-venatoria significa inoltre che la tutela della fauna selvatica e la conseguente disciplina dell'attività venatoria, devono avere un adeguato livello di compatibilità nei confronti dell'attività agricola.
TARTUFI e FUNGHI
La Provincia di Ravenna promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati, provvede inoltre ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio e ad iniziative di educazione ambientale. La Legge 16 dicembre 1985 n.752 e la legge nazionale 23 agosto 1993 n. 352 conferiscono alla Polizia Provinciale compiti di vigilanza e controllo sulla normativa che ne disciplina la raccolta.
Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale
Assessore
Le deleghe Politiche agroalimentari e Attività venatoria sono assegnate al Presidente della Provincia Claudio Casadio
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In Evidenza
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Stagione venatoria 2012-13
Sabato 1 settembre preapertura della caccia
Allegati
Link
- Cosa e come fare per... - Modulistica provinciale
- Guida ai tributi regionali - Le tasse di concessione regionale in materia venatoria
(ultimo aggiornamento: 30 agosto 2012)

