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Recupero
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI Per usufruire della procedura semplificata è necessaria la verifica dei requisiti riportati nel D.M. 5/2/98.
RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI Per le attività esistenti relativamente al recupero di materia è necessaria la verifica dei requisiti riportati nel D.M. 12/6/02 N. 161, mentre il recupero energetico è sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs n. 22/97.
Le attività di recupero di rifiuti non individuati dalle specifiche norme tecniche (D.M. 5/2/98 e D.M. 12/6/02 n. 161) sono comunque soggette a preventiva autorizzazione provinciale, pertanto l'attività di recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per effettuare riempimenti, rialzamenti, sottofondi di piazzali, strade, etc. è soggetta ad autorizzazione (si veda la sezione apposita).
Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 5/2/97 n. 22 (Articoli 31-32-33-57) - Decreto Legislativo 8/11/97 n. 389 - Decreto Ministeriale 5/2/98 - Decreto Ministeriale 21/7/98 n. 350 - D.M. 12/6/02 n. 161 e Direttiva 9 aprile 2002
