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Chi è il responsabile?
Nel caso di impianti individuali di potenzialità inferiore ai 35 kW:
Nel caso di impianti di potenzialità uguale o superiore ai 35 kW (es. impianti centralizzati in condomini, enti o società):
Obblighi del responsabile dell'impianto temico
La normativa regionale (Deliberazione dell’Assemblea Legislativa E.R. n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.) stabilisce che il responsabile dell’impianto termico assuma in toto la gestione dell’impianto consistente nelle attività di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria (genericamente chiamata pulizia periodica) e straordinaria.
Il responsabile dell’impianto termico:
a) mantiene in esercizio gli impianti termici;
b) conserva e provvede a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale (facsimile libretto impianto allegato), contenente le copie delle dichiarazioni che attestano il controllo tecnico dell’impianto;
c) assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi;
d) rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza applicabili agli impianti medesimi;
e) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
f) si accolla l’onere dei controlli di legge e degli interventi per l’eventuale correzione delle non conformità alle norme di sicurezza dell’impianto;
g) rispetta il periodo annuale di esercizio dell’impianto osservando l’orario prescelto, i limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle norme vigenti.
Il responsabile dell’impianto provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con le modalità e nell’ordine seguenti:
1) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso, il controllo e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente;
2) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l’impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche di cui al punto a1), o queste non siano più disponibili;
3) secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, qualora non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante;
4) deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto o del fabbricante. Tali informazioni dovranno essere riportate nel libretto di impianto o di centrale.
L’effettuazione dell’analisi dei fumi (Bollino Calore Pulito), con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, è obbligatoria all’atto della prima messa in servizio di qualsiasi impianto termico ed in occasione di interventi che vadano a modificarne le modalità di combustione. Le date in cui sono effettuati tali controlli sono di riferimento per le successive scadenze.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico redatto conformemente all’Allegato 11 per impianti con potenza inferiore a 35 kW (ex modulo H o modulo G) con applicazione del “Bollino Calore Pulito” eall’Allegato 10 per impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW (ex modulo H bis o modulo F) con allegato l’attestato di pagamento dell’importo definito a seconda delle classi di potenza dell’impianto.
L’operatore rilascia tale rapporto al proprietario, al conduttore, all'amministrazione di condominio, o per essi a un terzo, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
I controlli di efficienza energetica “Bollino Calore Pulito” (analisi dei fumi) devono essere effettuati, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, almeno con le scadenze temporali riportate in tabella:
La trasmissione dei rapporti di controllo tecnico, redatti in occasione di nuove installazioni, in caso di sostituzione di impianti termici preesistenti o in caso di controllo delle emissioni (analisi dei fumi), deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto termico o dal manutentore delegato, con timbro e firma dell’operatore e sottoscritto dal responsabile di impianto termico, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione dell’intervento.
Il "Rapporto di Controllo Tecnico" per gli impianti presenti nel Comune di Ravenna e nel Comune di Faenza dovrà essere presentato solo ed unicamente agli uffici dei rispettivi comuni e alla Provincia per i rimanenti territori comunali (art. 8 della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa E.R. n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.), con le cadenze temporali sopra riassunte in tabella.
Il Bollino Calore Pulito
Quanto costa il Bollino Calore Pulito?
Il Bollino Calore Pulito è il contrassegno che, applicato o allegato dal manutentore al rapporto di controllo tecnico (analisi dei fumi), attesta il pagamento del contributo previsto dalla legge per gli impianti con potenza nominale del focolare minore di 35 kW.
Per gli impianti con potenza nominale del focolare uguale o maggiore di 35 kW l’onere dei controlli è differenziato in base alla potenza degli impianti, come illustrato dalla seguente tabella.
In questo caso il pagamento del contributo può essere effettuato con le seguenti modalità:
L’aquisto del Bollino Calore Pulito può essere effettuato presso l’URP della Provincia di Ravenna da:
a) responsabili di impianto;
b) manutentori;
c) associazioni di categoria;
d) comuni della Provincia (esclusi i Comuni di Ravenna e Faenza).
(Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2015)
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