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Vitivinicoltura
La Provincia rilascia l'autorizzazione al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti verso superfici di terreno situate nel territorio provinciale destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e I.G.T. e relativa notifica di reimpianto.
L'organizzazione comune del mercato del vino è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dal Regolamento di attuazione 1227/2000 della Commissione, recepiti dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 1949/2003 - "Disposizioni applicative dei Reg. (CE) n. 1493/99 e n.1227/2000 e successive modificazioni relative a potenziale viticolo regionale, classificazione varietà di viti per uve da vino, tenuta e gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT".
Ai sensi del Regolamento, art. 19, par. 1, è vietato l'impianto di vigneti per uve da vino, fino al 31 luglio 2010, nonché il sovrainnesto di varietà di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino.
Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento, i nuovi impianti di vigneti possono essere realizzati soltanto in forza dei diritti d'impianto nuovamente creati concessi dall'Unione Europea e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o dei diritti della riserva regionale.
In deroga al divieto possono essere concessi diritti di nuovi impianti soltanto se destinati:
1.a favore di produttori i cui terreni vitati siano stati interessati da misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio, per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;
2.alla realizzazione di vigneti per finalità sperimentali;
3.alla realizzazione di vigneti di piante madri per marze;
4.alla realizzazione di vigenti per consumo familiare;
Il produttore che intenda estirpare, reimpiantare, estirpare-reimpiantare, realizzare un reimpianto anticipato, realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato da terzi, realizzare un nuovo impianto tramite l'acquisizione di diritti dalla riserva regionale, deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia o Comunità Montana competente per territorio.
L'Amministrazione competente per territorio effettua l'istruttoria delle domande, concede l'autorizzazione, tiene la registrazione annuale delle autorizzazioni, costituisce per ciascuna azienda il fascicolo viticolo di domanda, inserisce nel sistema informatico le informazioni relative alle registrazioni effettuate e trasmette alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura - Servizio Produzioni Vegetali- l'elenco delle registrazioni medesime.
Nel fascicolo di domanda confluiscono i dati relativi alle dichiarazioni di superfici vitate, interventi realizzati, superfici iscritte agli albi o elenchi ovvero tutta la documentazione relativa all'inventario vitivinicolo aggiornato dell'azienda. Inoltre l'amministrazione può, in ogni momento della campagna viticola, eseguire i controlli in loco per verificare la conformità delle opere realizzate rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione.
Per maggiori approfondimenti consulta il testo integrale della Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 1949 del 7 ottobre 2003 "Disposizioni applicative dei Reg. (CE) n. 1493/99 e n.1227/00 e successive modificazioni relative a potenziale viti- colo regionale, classificazione varietà' di viti per uve da vino, tenuta e gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC E IGT. (consultabile sul sito Agrea - Regione Emilia Romagna)
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